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1.5.1.2. Tutela della biodiversità
La tutela
della biodiversità
ha origini molto antiche. Infatti, già Carlo Magno
impose per legge agli agricoltori l'obbligo di coltivare 90 specie di
piante in via di estinzione
per evitarne la scomparsa.
La conservazione della biodiversità deve essere considerata
un
‘imperativo etico’ perché la biodiversità rappresenta non solo un
bene da difendere e da trasmettere alle generazioni future per il miglioramento
della ‘qualità della vita’ ma anche un bene in sé stesso che ha il diritto
alla propria esistenza; inoltre,
essa non deve essere considerata come una difesa di una pretesa
immutabilità della natura, dal momento che quest'ultima
sopravvive in quanto evolve e tutti gli esiti delle mutazioni
non sono esiti finali, ma possono ulteriormente essere soggetti a
continue mutazioni.
“La ‘biodiversità antica autoctona’ configura un
nuovo
soggetto nel mondo
del
diritto
per la contestuale presenza di
quegli elementi che determinano la rilevanza giuridica di un bene e che
consentono di riconoscerne la giuridicità’’.
La
‘tutela’ costituisce l’elemento fondante per una nuova giuridicità
‘‘non soltanto per la natura privatistica del bene ma anche, e
forse ancor piú, per la natura generale dell’interesse
alla utilità sociale e alla conservazione del bene stesso’’.
Questa utilità sociale di un bene
sfocia,
naturalmente, in ciò che si propone
alla giurisprudenza
ufficiale: “. . .
recepire la presenza di questo nuovo
soggetto giuridico rappresentato dalla biodiversità antica autoctona’’.
Questo
significa che, nello
spirito della Convenzione di Rio
del 1992,
‘‘Non
può
considerarsi ... di riservare
alla
esclusiva discrezionalità del privato la disponibilità di un tale bene,
di cui,
pure,
ha pieno titolo in quanto proprietario’’.
Pertanto, ‘‘. . . pur nel rispetto della natura privatistica del
bene, la sua patrimonialità
deve, tuttavia, essere governata da criteri atti
a scongiurare il rischio di una discrezionalità capricciosa
o arrogante del suo utilizzo’’. A
conclusione di questa complessa, innovativa, interessante problematica, che
potrebbe rientrare nella categoria dei ‘nuovi diritti’,
con molta lungimiranza,
si propone ‘‘il riconoscimento della giuridicità della biodiversità
antica autoctona e della rilevanza che oggi essa assume a pieno titolo
nell’ambito del diritto, alle cui regole, presenti e future, non può, ormai,
che uniformarsi e rispondere’’.
Nell'ambito di uno sviluppo rurale ecosostenibile la
salvaguardia della risorsa genetica animale endogena (come quella
vegetale) riveste un ruolo fondamentale per almeno
tre motivazioni:
(a) socio-economica: i tipi genetici
autoctoni (TGA) , per lo piú
allevati in aree marginali dove il modello di produzione intensivo non può
essere applicato in assenza dei presupposti economici che lo rendono
conveniente, sono gli unici a poter esprimere un proprio ruolo
zootecnico, in considerazione della propria capacità a produrre
utilizzando quasi esclusivamente le risorse alimentari autoctone pabulari
(b)
biologica:
la biodiversità
è da considerarsi contemporaneamente quale anello di congiunzione
con il passato e quale
base del divenire biologico: solo un suo ampio spettro è
garanzia di una possibilità
di evoluzione o di cambiamento in grado di consentire il divenire della
vita degli esseri viventi
(c) culturale: i TGA possono essere
considerati alla stregua di beni culturali in quanto costituiscono un
patrimonio dallo straordinario valore di documentazione, sia storico che biologico;
è,
pertanto, dovere della collettività
tramandarlo alle generazioni future.