Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche
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    1.5.1.2. Tutela della biodiversità
    
    La tutela  della biodiversità  ha origini molto antiche. Infatti, già Carlo Magno  impose per legge agli agricoltori l'obbligo di coltivare 90 specie di piante in via di estinzione  per evitarne la scomparsa.
    La conservazione della biodiversità deve essere considerata un  ‘imperativo etico’ perché la biodiversità rappresenta non solo un bene da difendere e da trasmettere alle generazioni future per il miglioramento della ‘qualità della vita’ ma anche un bene in sé stesso che ha il diritto alla propria esistenza; inoltre,  essa non deve essere considerata come una difesa di una pretesa immutabilità della natura, dal momento che quest'ultima  sopravvive in quanto evolve e tutti gli esiti delle mutazioni  non sono esiti finali, ma possono ulteriormente essere soggetti a continue mutazioni.
    “La ‘biodiversità antica autoctona’  configura un  nuovo  soggetto nel mondo  del  diritto  per la contestuale presenza di  quegli elementi che determinano la rilevanza giuridica di un bene e che consentono di riconoscerne la giuridicità’’.
    La  ‘tutela’ costituisce l’elemento fondante per una nuova giuridicità ‘‘non soltanto per la natura privatistica del bene ma anche, e  forse ancor piú, per la natura generale dell’interesse  alla utilità sociale e alla conservazione del bene stesso’’.   Questa utilità sociale di un bene  sfocia,  naturalmente, in ciò che si propone  alla giurisprudenza  ufficiale: “. . .  recepire la presenza di questo nuovo  soggetto giuridico rappresentato dalla biodiversità antica autoctona’’. Questo  significa che, nello  spirito della Convenzione di Rio  del 1992,   ‘‘Non  può  considerarsi ... di riservare   alla  esclusiva discrezionalità del privato la disponibilità di un tale bene, di cui,  pure,  ha pieno titolo in quanto proprietario’’.  Pertanto, ‘‘. . . pur nel rispetto della natura privatistica del bene, la sua patrimonialità  deve, tuttavia, essere governata da criteri atti  a scongiurare il rischio di una discrezionalità capricciosa  o arrogante del suo utilizzo’’.   A conclusione di questa complessa, innovativa, interessante problematica, che potrebbe rientrare nella categoria dei ‘nuovi diritti’,  con molta lungimiranza,  si propone ‘‘il riconoscimento della giuridicità della biodiversità antica autoctona e della rilevanza che oggi essa assume a pieno titolo nell’ambito del diritto, alle cui regole, presenti e future, non può, ormai, che uniformarsi e rispondere’’.
    Nell'ambito di uno sviluppo rurale ecosostenibile la salvaguardia della risorsa genetica animale endogena (come quella vegetale) riveste un ruolo fondamentale per almeno  tre motivazioni:
    (a)
socio-economica: i tipi genetici autoctoni (TGA) , per lo piú  allevati in aree marginali dove il modello di produzione intensivo non può essere applicato in assenza dei presupposti economici che lo rendono conveniente, sono gli unici a poter esprimere un proprio ruolo  zootecnico, in considerazione della propria capacità a produrre utilizzando quasi esclusivamente le risorse alimentari autoctone pabulari
    (b) biologica:  la biodiversità  è da considerarsi contemporaneamente quale anello di congiunzione  con il passato e quale  base del divenire biologico: solo un suo ampio spettro è  garanzia di una possibilità  di evoluzione o di cambiamento in grado di consentire il divenire della vita degli esseri viventi
    (c)
culturale: i TGA possono essere considerati alla stregua di beni culturali in quanto costituiscono un patrimonio dallo straordinario valore di documentazione, sia storico che biologico; è,  pertanto, dovere della collettività  tramandarlo alle generazioni future.