Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche
Innovative

STATUTO


TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART. 1
E’ costituito un consorzio denominato: “Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (CONSDABI)”, con sede in Circello (BN) in contrada Casaldianni, presso l’azienda agricola ‘Casaldianni’.
Il Consorzio potrà istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie con finalità connesse e complementari a quelle del Consorzio medesimo.
Il Consorzio non persegue scopi di lucro.

ART. 2
Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e, successivamente, è prorogato automaticamente di dieci anni in dieci anni.
E’ ammesso il recesso di ciascuno degli Enti associati previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio.

ART. 3
Il Consorzio persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell’ambiente, mediante attività di ricerca e servizi.

ART. 4
Il Consorzio, nell’ambito di un piano nazionale di coordinamento e di indirizzo per la salvaguardia delle risorse genetiche, specialmente, animali, minacciate di estinzione, si prefigge in linea generale i seguenti obiettivi:
1. conservazione di razze o tipi genetici animali minacciati di estinzione;
2. approfondimento dello studio delle loro caratteristiche biologiche e di quelle legate alla qualità delle produzioni;
3. studio e potenziamento delle attività di registrazione per tutte le razze e popolazioni oggetto di conservazione;
4. studio di modelli di valorizzazione naturale ed ecologica di aree di allevamento altrimenti destinate all’abbandono;
5. promozione e incoraggiamento di studi e ricerche diretti a risolvere specifici problemi tecnici e scientifici, in collaborazione e di intesa con Istituzioni Pubbliche, Istituti di Ricerca e di Sperimentazione, Enti Pubblici e Privati, nonché Università.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi, il Consorzio utilizzerà:
(a) nell’ambito dell’Azienda Casaldianni, complesso immobiliare dotato di terreni e locali in grado di ospitare sia popolazioni animali che laboratori, le strutture esistenti, il personale distaccato o comandato dai singoli Soci, nonché ogni altra struttura e attrezzatura necessaria all’espletamento delle attività di cui ai punti successivi:
(i) reperimento, acquisto, custodia, mantenimento e utilizzazione di un congruo numero di animali di tipi genetici in via di estinzione (bovini, ovini, caprini, suini, equini e altre specie) e/o portatori di rimaneggiamenti cromosomici;
(ii) ricerche inerenti a nuove biotecniche e studio di modelli di impiego nelle popolazioni oggetto di conservazione;
(iii) studio di metodologie, di divulgazione, di applicazione e di trasferimento operativo di biotecniche innovative con particolare riguardo alle popolazioni oggetto di conservazione;
(iv) istituzione di un centro arieti di razza Laticauda, nonché la realizzazione di un allevamento pilota di ovini di razza Laticauda in forma intensiva che si proponga il mantenimento della razza stessa connessa allo studio delle caratteristiche produttive (carne, latte e loro derivati) ai fini della selezione;
(b) nell’ambito dell’istituto ‘Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche Animali di interesse Zootecnico’, localizzato presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone”, sito in Benevento, alla località ‘Piano Cappelle’, che diventa una sede secondaria del ConSDABI, giusto Accordo di Programma stipulato tra ConSDABI e Provincia di Benevento in data 12.02.03 con deliberazione n. 24 del Consiglio Provinciale:
- Centri di Eccellenza per la qualità alimentare.
Le attività di cui sopra rientrano in quelle previste dall’art. 10 D. Lgs. 460 4/12/1997 per cui vi è il divieto di sviluppare attività diverse da quelle previste dal citato art; l’obbligo di impiegare gli utili p gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di uno scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l’obbligo di redigere il bilancio e rendiconto annuale; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Il Consorzio non distribuisce utili ai Soci e, pertanto, non persegue scopi di lucro.


TITOLO II

DEGLI ENTI CONSORZIATI

ART. 5
Al Consorzio partecipano:
1. il Comune di Circello;
2. la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento;
3. l’Associazione Italiana Allevatori (AIA);
4. la Provincia di Benevento.

Possono entrare a far parte del Consorzio gli Enti, a qualunque titolo costituiti, con compiti che rientrino nelle finalità Istituzionali del Consorzio.

I Soci del Consorzio sono obbligati:
(a) al pagamento della quota associativa e di quella sociale annuale, che saranno deliberate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; i Soci di nuova ammissione sono tenuti a versare entrambe le quote; in deroga all’anzidetto principio, il quantum della quota sociale e di quella associativa annuale, per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento e per la Provincia di Benevento sarà deliberato in relazione alle disponibilità dell’Ente Camerale e dell’Ente Provincia, dagli stessi preventivamente comunicate;
(b) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili.
Possono far parte del Consorzio a titolo di Soci Sostenitori Enti pubblici o privati, Istituti, Associazioni, persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, commerciali e non, riconosciuti e non, che intendono concorrere al conseguimento delle sue finalità.
Essi non assumono la veste di Consorziati e sono tenuti a versare una quota associativa e una quota sociale annuale. La quota associativa è definita nella misura minima di € 1.000,00; l’importo della quota sociale annuale è a libera concessione del Socio Sostenitore e non potrà essere inferiore a € 2.600,00.
I soci Sostenitori perfezioneranno la propria adesione unicamente attraverso il versamento delle quote previste. In caso di mancato versamento nell’anno di competenza, decadranno automaticamente dalla loro qualifica.
I soci Sostenitori possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola ma non di voto; possono eventualmente delegare.
L’adesione dei Soci Sostenitori è proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall’Assemblea dei Soci.
La qualità di Socio si perde:
1. per recesso: in relazione al pregiudizio che ne può derivare; la dichiarazione di recesso avrà effetto, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2, allo scadere dell’anno che sarà indicato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo;
2. per esclusione, quando il Socio viene meno agli obblighi che gli derivano dal presene Statuto; l’esclusione deve essere deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
3. per estinzione.
Per quanto altro non previsto nel presente articolo, valgono le norme del Codice Civile.


TITOLO III

FONDO CONSORTILE

ART. 6
Il fondo consortile è costituito:
a. dalle quote di ammissione di cui all’art. 5 lettera a);
b. da ogni altro bene mobile e immobile di qualsiasi natura;
c. da contributi pubblici e privati nazionali e internazionali;
d. da eventuali riserve ordinarie e straordinarie.
I beni concessi dal Comune in comodato, in caso di scioglimento del Consorzio per qualsiasi causa, saranno restituiti all’Ente comodante. Le migliorie agli immobili, se non separabili, seguiranno gratuitamente la sorte del bene principale.
E’ fatto divieto al Consorzio di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
E’ obbligatorio per il Consorzio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 7
1. Tutti i progetti e i relativi finanziamenti, limitatamente ai beni dell’azienda agricola ‘Casaldianni’ affidati in comodato, potranno essere realizzati e gestiti dal Consorzio e dovranno essere consegnati al Comune di Circello all’atto dello scioglimento del Consorzio stesso.
2. Se i lavori sono in corso di esecuzione, dovranno essere consegnati al Consorzio per la gestione dopo la loro ultimazione.
3. Se i lavori non sono stati ancora iniziati, dovranno essere trasferiti, dopo la loro realizzazione, al Consorzio che provvederà alla loro gestione.


TITOLO IV

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8
Sono organi del Consorzio:

1. l’Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Comitato Tecnico Scientifico;
5. il Collegio dei Sindaci;
6. il Collegio dei Probiviri.


L’ASSEMBLEA

ART. 9
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli organismi consorziati.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea gli organismi consorziati in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all’art. 5 lett. a).
Partecipano, inoltre, all’Assemblea:
1. il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF), rappresentato da un Funzionario tecnico;
2. l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, rappresentato da un Funzionario tecnico;
3. il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, che assiste ai lavori assembleari con diritto di esprimere pareri consultivi;
4. i Soci Sostenitori solo con diritto di parola.
Ogni Socio partecipante con potere deliberativo ha diritto a un voto.
L’Assemblea deve essere convocate, in via ordinaria, una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché degli altri argomenti posti dall’o.d.g.. Viene, inoltre, convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero anche su richiesta motivata di almeno la metà dei Soci.
La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza a mezzo di lettera raccomandata indirizzata ai singoli Soci e ai componenti il Collegio dei Sindaci. L’avviso stesso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
La seconda convocazione dell’Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 10
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei voti, in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti.
Per modificare lo Statuto occorrono, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi dei voti.
Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione per fatti da loro compiuti è necessario che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei voti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Per deliberare lo scioglimento del Consorzio, la devoluzione del patrimonio e la designazione di liquidatori e dei loro poteri, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei voti.
Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea, la quale può demandare la scelta al Presidente. Si applica, comunque, il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina della cariche.
Dall’adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato del Presidente e dal Segretario.

ART. 11
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, dalla persona designata dall’Assemblea stessa fra i propri componenti.
Assume le funzioni di Segretario dell’Assemblea il Direttore amministrativo del Consorzio e, in sua assenza, la persona designata dal Presidente dell’Assemblea.

ART. 12
L’Assemblea:
a. elegge il Presidente del Consorzio;
b. elegge i cinque membri del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 14;
c. elegge due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Sindaci;
d. elegge il collegio dei Probiviri;
e. elegge i 2 membri dei CTS tra i professori universitari ordinari, particolarmente esperti in Miglioramento Genetico degli Animali in Produzione Zootecnica;
f. approva i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Consiglio di Amministrazione;
g. accetta lasciti e donazioni;
h. approva le modifiche dello Statuto;
i. determina i criteri di rimborso delle spese e, avuto riguardo alle previsioni di bilanci, delibera l’eventuale attribuzione di gettoni di presenza per la partecipazione del Consigliere e dei Componenti il Comitato Tecnico Scientifico alle riunioni degli organi consiliari;
l. fissa l’emolumento spettante ai Componenti il Collegio dei Sindaci;
m. delibera l’ammissione di nuovi Soci a norma dell’art. 5, comma 3, lettera a), stabilendo l’importo della quota associativa e della quota sociale annuale;
n. delibera la proroga o la cessazione della durata del Consorzio e i termini dai quali avranno effetto le dichiarazioni di recesso.

ART. 13
Il Presidente del Consorzio viene eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei voti e dura in carica cinque anni.
Il Presidente ha il compito di:
1. convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
2. adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. vigilare sul buon andamento della amministrazione consortile e sulla osservanza del presente Statuto;
4. adempiere gli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
5. rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai Consorziati, ai terzi e in giudizio;
6. adottare,di concerto con il Direttore Amministrativo, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more di convocazioni degli Organi consortili; detti provvedimenti dovranno essere ratificati dagli Organi competenti nella prima seduta utile.


DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, da 5 membri elettivi e dal presidente del Comitato Tecnico Scientifico.
Il Presidente può, inoltre, invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in relazione agli argomenti posti all’o.d.g..
Assume le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore Amministrativo del Consorzio o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente.
I Componenti il consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni. A detti componenti spetta il trattamento economico di cui all’art. 12 lettera i).
Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza di almeno tre membri, oltre il Presidente. Ciascuno di essi ha diritto a un voto.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e per la predisposizione del bilancio consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l’o.d.g. da trattare. L’avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio a mezzo lettera raccomandata.
Il Consiglio di Amministrazione può essere, inoltre, convocato su richiesta scritta del Collegio dei Sindaci o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Organo.

ART. 15
Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri e le facoltà necessarie per la gestione e la realizzazione degli scopi del Consorzio, salvo quando è di competenza dell’Assemblea.
In particolare:
a. nomina, tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; il Vicepresidente dura in carica dal giorno della nomina a quello della scadenza del Consiglio o della revoca del mandato;
b. formula, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento;
c. formula, entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
d. delibera le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione relative a stanziamenti già approvati dall’Assemblea in sede di bilancio preventivo;
e. formula i piani e i progetti per l’attuazione delle iniziative che rientrano tra gli scopi statutari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f. cura l’esazione delle entrate da parte degli Enti consorziati e le pratiche per ottenere contributi pubblici previsti dalle disposizioni vigenti;
g. esperisce ogni azione giudiziaria e amministrativa in qualunque sede e grado di giurisdizione e tutela le ragioni del Consorzio;
h. definisce le attività e le linee di sviluppo della Società Consortile, previo parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico;
i. determina la struttura organizzativa del Consorzio, l’organico del personale, la normativa interna e la struttura organizzativa di eventuali sedi secondarie nominando i responsabili su proposta del comitato Tecnico Scientifico;
j. stabilisce le direttive, la pianta organica e il trattamento economico del Personale del Consorzio;
k. delibera gli atti da promuovere ed espletare per l’amministrazione, la trasformazione e/o l’incremento del patrimonio del Consorzio;
l. delibera le concessioni, i contratti e, in genere, tutti gli atti che comportano spesa;
m. delibera, previa assenza dell’Ente di provenienza, l’eventuale distacco presso il Consorzio di unità lavorative;
n. delibera le assunzioni, le promozioni e i licenziamenti del personale; per quello tecnico e di ricerca, previo parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico;
o. nomina il Direttore amministrativo del Consorzio con funzione anche di Segretario consortile determinandone compiti e compensi; il Direttore amministrativo può essere un funzionario-dirigente della Pubblica Amministrazione;
p. propone all’Assemblea l’istituzione, la modifica o la soppressione di sedi secondarie con finalità connesse e complementari a quelle del Consorzio;
q. propone all’Assemblea la proroga o la cessazione della durata del Consorzio;
r. propone all’Assemblea i termini dai quali avranno effetto le dichiarazioni di recesso;
s. propone all’Assemblea l’ammissione o l’esclusione dei nuovi Soci e l’importo della quota associativa e di quella sociale annuale da versare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lettera a);
t. cura l’esecuzione di tutti i deliberati dell’Assemblea;
u. determina il compenso dei servizi prestati al Consorzio, differenziandoli tra soci e terzi;
v. determina il compenso per gli incarichi svolti su mandato del Consorzio;
w. delibera su tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie e utili per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, comprese quelle ipotecarie;
x. delibera sull’assunzione di incarichi per conto dello Stato, delle Regioni, di altri Enti pubblici e morali, di organismi pubblici internazionali (CEE, FAO, ecc.), nonché dei privati, qualora le richieste di questi rivestano interessi connessi alle finalità del Consorzio.


DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART. 16
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 7 a un massimo di 14 membri:
1. un funzionario tecnico, designato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF), Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e per la Tutela del Consumatore;
2. un funzionario tecnico, designato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania;
3. un funzionario, designato dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA);
4. un rappresentante dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Roma, ruolo ‘Ricerca’;
5. due eletti dall’Assemblea tra i professori universitari ordinari (di ruolo o fuori ruolo) di prima fascia, particolarmente esperti in Miglioramento Genetico degli Animali in Produzione Zootecnica;
6. un esperto della FAO designato dal Direttore Generale;
7. un rappresentante della Provincia di Benevento, designato dal Presidente della Provincia;
8. i restanti componenti potranno essere segnalati da Istituzioni Scientifiche di Paesi Esteri scelti tra esperti della ‘biodiversità’ degli animali in produzione zootecnica.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente.
La carica del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è compatibile con la carica del Presidente del Consorzio.
Il Comitato ha le funzioni di individuare e indicare al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo scientifico e tecnologico, nonché di concorrere alla individuazione e alla elaborazione dei programmi di attività del Consorzio.
A tal fine, il Comitato Tecnico Scientifico:
a. oltre ai casi espressamente enunciati dallo Statuto, esprime pareri e valutazioni sulle linee e sui problemi di indirizzo scientifico-tecnologico all’Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente;
b. propone le esigenze potenziali in risorse umane e strutturali destinate alla ricerca scientifica;
c. esprime parere per i convenzionamenti esterni;
d. esprime parere vincolante sulla assunzione, sulla promozione e sul licenziamento del personale tecnico e di ricerca;
e. collabora, per la parte scientifica e tecnica, alla stesura delle relazioni programmatiche .
Il Comitato Tecnico Scientifico deve essere convocato almeno quattro volte l’anno dal suo Presidente e di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da lasciare agli atti, sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal facente funzione segretario.
Per la validità della seduta, è necessaria la presenza della metà più uno dei Componenti il Comitato.
Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno tre Componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Alle sedute può assistere il Presidente del Consorzio.
Assume le funzioni del Segretario del Comitato Tecnico Scientifico un Componente designato dal Presidente.
Ai Componenti il Comitato Tecnico Scientifico spetta il trattamento economico di cui all’art. 12 lettera i).
I Componenti il Comitato Tecnico Scientifico durano in carica 5 anni.


TITOLO V

DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO

ART. 17
Per il raggiungimento degli scopi, il Consorzio si avvale di un Ufficio amministrativo composto da:

1. il Direttore amministrativo;
2. personale distaccato o comandato dagli Enti consorziati;
3. e/o personale convenzionato;
4. e/o personale da assumere in organico.

La direzione amministrativa è assicurata dal Direttore amministrativo nominato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 15 lettera o).
I compiti e il compenso del Direttore amministrativo saranno specificati , analiticamente, nella delibera di incarico.
La pianta organica individua il fabbisogno del personale del Consorzio e i profili professionali delle singole figure.
Le assunzioni in organico avverranno sulla scorta di un regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, nel rispetto delle norme sul pubblico impiego.


DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 18
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I due membri effettivi e i due supplenti saranno eletti dall’Assemblea, anche tra persone estranee al Consorzio.
Un membro effettivo, che rivestirà la carica di Presidente del Collegio, sarà nominato del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
I sindaci durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Essi ricevono un emolumento nella misura stabilita dall’Assemblea a norma dell’art. 12 lettera l).
Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla l’amministrazione del Consorzio, vigila sulla osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e verifica che il bilancio sia conforme alle risultanze contabili.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nell’apposito libro dei verbali.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Per la finalità di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione trasmette la relazione sull’attività svolta e il relativo bilancio consuntivo al Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea ordinaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Il Collegio ei Sindaci dovrà riferire all’Assemblea, con relazione scritta, sull’attività svolta dal Consorzio e sul relativo bilancio consuntivo, sull’andamento e sulla regolarità dell’Amministrazione, sulla regolarità della contabilità e sulla rispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri, delle scritture contabili e delle direttive di bilancio.
Il Collegio dei Sindaci partecipa, a solo titolo di assistenza e controllo, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente.


DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 19
Le decisioni di tutte le vertenze, relative alla interpretazione e alla applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto oppure derivanti da deliberazioni e provvedimenti del Consorzio, saranno rimesse a un Collegio di Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, di cui due esperti sulle finalità del Consorzio e un esperto di diritto.


TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20
In caso di documentato irregolare funzionamento del Consorzio, può essere richiesto al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, con delibera dell’Assemblea del Consorzio medesimo, di nominare, previa verifica e riscontri, un Commissario Straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, affidandogli la gestione, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, al fine del ripristino della situazione ordinaria. Durante il periodo commissariale permangono gli altri organi Statutari del Consorzio.

ART. 21
Qualora venga deliberato lo scioglimento del consorzio, si provvederà alla liquidazione del patrimonio e alla devoluzione dei beni residui in conformità alle determinazioni adottate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) d’intesa con i Soci.

ART. 22
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.